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OPZIONE DONNA

La Legge 23.Agosto.2004, nr.243

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OPZIONE DONNA : 

La Legge 23.Agosto.2004, nr.243 (nota come Legge Maroni) aveva prefissato un termine di dodici mesi entro il quale il Governo avrebbe dovuto adottare provvedimenti (Decreti Legislativi) che:  

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Cosa devi sapere:

Questa Legge, molto articolata ed analitica, ha costituito il presupposto sul quale successivamente il Governo lavorò per varare la Riforma Pensionistica nota come ‘Riforma Fornero’ introdotta a partire dal 1° Gennaio 2012 (D.L. 201/2011). Di questa ‘Riforma’ forse è ingeneroso ricordare esclusivamente che introduceva un elemento penalizzante sull’anzianità contributiva maturata fino al 2011 (qualora il lavoratore non avesse raggiunto l’età anagrafica di 62 anni). Infatti, il taglio allora previsto era del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni e dell’1% per ogni anno prima del 62esimo anno di età. Non a caso la ‘Riforma Fornero’ fu poi definitiva una Riforma ...... lacrime e sangue

Questo sistema di disincentivazione fu congelato dalla Legge 190/2014 e poi definitivamente soppresso dalla Legge 232/2016 (per una migliore comprensione si rimanda all’attenta lettura della Legge di Bilancio 2017 ed alle Circolari INPS a suo tempo emesse).


Poiché la materia ha una valenza sociale ed economica di grandissimo rilievo, i vari Governi alternatisi hanno modificato (e stanno ancora tentando ancora di modificare) i vari meccanismi di calcolo al diritto di ottenere una pensione anticipata la c.d. ’Quota 100’ (attuale) e la ‘Quota 102’ (futura ?).

Ho già scritto in precedenti ‘articoli’ delle dinamiche tecniche e politiche che hanno caratterizzato l’evoluzione della Riforma Pensionistica; possiamo solo sintetizzare – per memoria - che il requisito contributivo di base per il conseguimento della prestazione rimane: 

 

Il legislatore, sensibile al problema dell’occupazione femminile e della gestione del loro patrimonio contributivo, ha rinnovato anche per l’anno 2021 quanto previsto precedentemente: le lavoratrici che hanno svolto e stanno svolgendo attività produttive nel settore pubblico e privato possono accedere al pensionamento (Opzione Donna) a patto che accettino il calcolo del loro assegno basato esclusivamente sul metodo contributivo. Si tratta di un’opportunità significativa in quanto accorcia di molti anni l’uscita dal mondo del lavoro che ordinariamente, come noto, prevedealmeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica ovvero un’età minima di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (per la pensione di vecchiaia).

Come detto in apertura, questa opportunità fu prevista già dalla Legge Maroni. Ora, con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) si è previsto che le donne lavoratrici possano andare in pensione:  
Questa disposizione conferma anche un collegamento con la Legge 122/2010 (alla cui lettura rimandiamo per un maggiore approfondimento) che prevede la liquidazione della prima rata dell’assegno pensionistico dopo 12 mesi (per le lavoratrici autonome, 18 mesi) dalla maturazione dei requisiti richiesti, appunto, per usufruire di questa opportunità.

Quindi, attenzione: ormai si sta dando l’addio alla famosa ‘Quota 100’ con il rischio (tutto è in discussione ancora, ovviamente) di tornare ai requisiti fissati dalla Riforma Fornero. La c.d. Opzione Donna, invece, potrebbe restare ancora in vigore e – qualora la sensibilità del Legislatore fosse sempre vigile sul mondo-delle-donne – fare parte in modo strutturale della futura Riforma delle Pensioni, impegno preso dal Governo nei confronti dell’UE (Recovery Plan). 

Quindi, attenzione: ormai si sta dando l’addio alla famosa ‘Quota 100’ con il rischio (tutto è in discussione ancora, ovviamente) di tornare ai requisiti fissati dalla Riforma Fornero. La c.d. Opzione Donna, invece, potrebbe restare ancora in vigore e – qualora la sensibilità del Legislatore fosse sempre vigile sul mondo-delle-donne – fare parte in modo strutturale della futura Riforma delle Pensioni, impegno preso dal Governo nei confronti dell’UE (Recovery Plan).