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Abbiamo trattato in un’altra occasione uno di quei pochi casi che consentono al pensionato di vedere la propria pensione aumentare nel tentativo di rincorrere il caro-vita, ovvero: la ‘rivalutazione della pensione”. Esiste, però, un caso più ‘dinamico’ nel quale la pensione viene incrementata in modo certamene più sostanzioso rispetto alla variazione legata al tasso di inflazione riconosciuto dall’ISTAT,parliamo del supplemento di pensione.Per completezza di ragionamento dobbiamo sottolineare che il supplemento di pensione non è un beneficio che viene riconosciuto ‘per decreto’, non è un ‘bonus’ è invece l’ulteriore frutto legato alla laboriosità del pensionato.
Il soggetto che ha avuto accesso alla pensione, e di fatto la percepisce, può aver l’opportunità di proseguire la propria attività produttiva infatti se esiste l’obbligo di aver cessato di lavorare (volontariamente o meno) per poter accedere al diritto alla pensione, non esiste alcun divieto perché lo stesso soggetto possa riprendere a lavorare. Nel suo nuovostatus di lavoratore dipendente o libero professionista i redditi percepiti saranno certamente assoggettati a ritenute contributive e ciò determina l’applicabilità delc.d. principio di cumulabilità dei contributi. Per inciso, vale la pena ricordare che oltre a questo principio, esiste anche quello della c.d.cumulabilità dei redditi, quindi il soggetto dovrà sottostare al regime fiscale appropriato a seconda dei redditi complessivamente percepiti.
Il supplemento di pensione legato all’anzianità contributiva maturata successivamente al 1°Gennaio 2012 verrà calcolato applicando il c.d. calcolo contributivo sostanziando quindi una netta differenza per le anzianità maturate prima di questa data. E’ importante precisare che non esiste automatismo in base al quale l’INPS riconosce l’incremento della pensione sulla base degli ulteriori contributi versati ! Il soggetto interessato dovrà presentare domanda (all’INPS) come manifestazione di volontà di accesso al ricalcolo della pensione. Oltre a non essere automatici, gli aumenti non sono immediatamente conseguenti all’accumulo dei maggiori contributi versati. Ciò significa che il soggetto potrà presentare per la prima volta la domanda solo dopo 5 anni dall’inizio del suo nuovo status lavorativo utilizzando il c.d. termine ordinario
Un distinguo deve essere fatto per riconoscere l’applicabilità dei termini di cui sopra e questa differenza dipende dal fondo cui appartiene il soggetto e conseguentemente i contributi per lui versati. Assicurazione generale obbligatoria o Gestioni autonome: in questo caso è applicabile il termine ordinario di 5 anni, indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto. Del termine breve di 2 anni si può beneficiare (un volta) solamente se il soggetto ha raggiunto l’età pensionabile prevista nell’anno in cui si richiede il supplemento. Ad esempio, per il 2022 possono ricorrere al termine breve solamente coloro che hanno compiuto i 67 anni; Gestione separata Inps: i termini riconosciuti sono quelli inizialmente citati ovvero di 5 e 2 anni. Per coloro che sono iscritti a questo fondo non è necessario aver raggiunto l’età pensionabile prevista per formulare la richiesta di supplemento utilizzando il termine breve. Gestioni Ex Enpals: il termine ordinario di 5 anni e quello breve di 2 sono applicabili solo per chi ha raggiunto l’età pensionabile. Inpgi: contrariamente agli altri casi, il termine ordinario è di 2 anni. Quello breve è previsto che il supplemento possa essere richiesto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
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Infine, cerchiamo di chiarire - con un esempio sintetico - quel che di fondamentale è stato detto precedentemente (vedi tuttavia le varie circolari INPS per il trattamento dei casi specifici): Il soggetto (che già percepisce la pensione) ha ripreso la sua attività lavorativa a partire dall’anno 2014. Immaginiamo che il totale dei contributi versati ammonti ad euro 30.000,00 e che il richiedente abbia compiuto 70 anni al momento della presentazione della domanda. In questo caso, rifacendoci alla Tabella dei Coefficienti ditrasformazione per le pensioni 2022(comunicatidall’INPS), il coefficiente applicabile sarà del 6,215% e pertanto il supplemento di pensione sarà di euro 1.864,50 annuo, lordo (ovvero un importo lordo di euro 143,42 mese).
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