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Il Reddito di cittadinanza    

Chi ha diritto?

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Il Reddito di Cittadinanza è uno di quei tanti argomenti che – quando affrontati – vengono trattati mettendo in evidenza la sua valenza economica di rilievo, ma dovremmo soprattutto considerarne la sua forte valenza sociale. Pertanto, in ogni fase della comprensione, interpretazione ed applicazione di questo ‘istituto’ credo sia importante fare i conti anche con le sue implicazioni etiche.     

Premessa  

L’Art.1 del Decreto Legge del 28.Gennaio.2019, nr. 4  dichiara (in breve) che “il Reddito di cittadinanza (Rdc)) va considerata come una misura fondamentale per la garanzia al diritto al lavoro, per contrastare la povertà ed eliminare le disuguaglianze nonché favorire l’inclusione sociale a tutti i cittadini”.  

Il punto chiave sul quale poggia tutto l’impianto è quello del Lavoro inteso in prima istanza come diritto costituzionalmente sancito soprattutto dall’Art.1 della Costituzione che lo tratta come valore fondante della Repubblica, mentre l’Art. 35 esplicita l’impegno della Repubblica a tutelare il lavoro in ogni forma ed applicazione. Ma è l’Art. 4 che enuncia più fortemente il ‘diritto al lavoro’ da parte del cittadino ma anche il ‘dovere’ da parte dello stesso a svolgere un’attività consona alle proprie possibilità (e alla propria scelta) che contribuisca allo sviluppo economico e sociale della collettività. Attenzione! Questa dicotomia ‘diritto-dovere’ deve essere intesa correttamente perché innanzitutto il concetto di ‘dovere’ non va inteso nel senso che lo Stato possa obbligare un cittadino a lavorare. Ciò sarebbe antidemocratico e quindi per noi inapplicabile. Mentre il  le intenzioni della Carta costituzionale sono quelle di valorizzare l’uomo dandogli la possibilità di fare una scelta in base alle proprie inclinazioni ed ambizioni.

Certamente questa ‘visione’ che prevede possibile una ‘scelta del lavoro’ può apparire utopistica in un momento ormai così prolungato nel tempo in cui l’individuo ha dovuto adattarsi a svolgere anche attività ben lontane dalle sue aspettative. Purtuttavia, questo principio ha la sua importanza se coniugato anche nella lettura delle disposizioni sul ‘Rdc’. Molto ancora si potrebbe dire sul “diritto” al lavoro da parte del cittadino perché facendo ulteriori digressioni sulla espressione usata dalla Costituzione (e da ogni altra Legge successiva in materia) bisogna chiarire che a questo ‘diritto’ da parte del cittadino non corrisponde direttamente il ‘dovere’ da parte dello Stato di garantire il lavoro ad ogni singolo individuo. Come lo potrebbe? Se è vero quanto detto prima, bisogna però riconoscere che l’impegno dello Stato deve essere quello di creare le condizioni economiche strutturali per poter mettere in condizioni il cittadino di affermare il proprio diritto. 
Ma continuare questo discorso ci porterebbe benché i concetti sopra riportati ben si coniugano con il contenuto del Decreto Legge citato con riferimento esclusivo al Reddito di cittadinanza.   

Chi ha diritto al Reddito di cittadinanza? 

Il soggetto giuridico titolare di questo diritto è il ‘nucleo familiare’ che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del Rdc abbiano i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter esercitare il loro ‘diritto’.   

Il richiedente avente diritto, pertanto, dovrà essere:

lI soggetti sopra indicati debbo essere residenti in Italia da almeno dieci anni (di cui almeno gli ultimi due in modo continuativo). Infine, motivo di non titolarità del diritto è di non essere sottoposto a misure cautelari personali o a condanne (vedi maggiori dettagli specifici).

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Qual è il ‘patto’ che vincola il soggetto ? 

Al fine di riaffermare il principi di diritto-dovere di cui abbiamo detto nella premessa, il soggetto titolare del diritto al Rdc dovrà sottoscrivere una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ovvero il c.d. ‘patto per il lavoro’ con un Centro per l’Impiego oppure un ‘patto di inclusione sociale’ operante presso i servizi sociali del comune di appartenenza. 

I soggetti esclusi da una chiamata da parte dei Centri per l’impiego sono:

Dobbiamo precisare che i maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni possono comunque essere convocati dai Centri per l’impiego anche se il ‘nucleo familiare’ abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

(*) Il Rdc assume le forme di una Pensione di cittadinanza(Pdc) per i nuclei familiari che siano composti da uno o più componenti di età pari o superiori ai 67 anni. E’ comprensibile come in questo caso la Pdc assuma la forma tipica di azione a contrasto alla povertà.

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Per procedura, entro i 30 giorni successivi al riconoscimento della titolarità del Reddito di cittadinanza, il soggetto-beneficiario verrà convocato

Dal Centro per l’impiego che gli sottoporrà, come detto, il Patto di lavoro; esso sarà redatto in base alle capacità e competenze accertate (attiriamo l’attenzione sui principi ribaditi nella premessa). Con la sottoscrizione del Patto di Lavoro, il beneficiario si impegna ad accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che gli saranno proposte. Tali offerte debbono essere “congrue” rispetto alla situazione personale del soggetto. La “congruità” non è data da una valutazione arbitraria del proponente, ma si basa su quanto stabilito dal DL 150/215, Art.25. Quale maggiore garanzia si potrebbe chiedere?

Quale è la durata del Reddito di cittadinanza?

Il diritto all’erogazione del Rdcdecorre dal mese successivo alla presentazione della domanda ​ed al riconoscimento degli elementi soggettivi ed oggettivi che la rendono valida. La durata dell’erogazione è di 18 mesi. Al termine di questo periodo è prevista la sospensione di un mese con il diritto a rinnovare la domanda di adesione al Rdc.

E’ intuitivo che per la Pensione di Cittadinanza, invece, non esiste alcuna sospensione di erogazione che invece è continuativa. Mentre il Rdc può trasformarsi in Pdc qualora il più giovane dei componenti il ‘nucleo familiare compia 66 anni di età durante il suo periodo di erogazione
Mentre il Rdc può trasformarsi in Pdc qualora il più giovane dei componenti il ‘nucleo familiare compia 66 anni di età durante il suo periodo di erogazione.  
E’ importante sottolineare che la durata della fruizione del Rdc è legata anche al rispetto degli impegni presi al momento della sottoscrizione del Patto per il lavoro (vedi punto che precede), ovvero al reiterato rifiuto di accettare le offerte congrue sottoposte al soggetto.

Al fine di confermare lo sforzo che si è compiuto al fine di favorire al massimo l’inserimento (o reinserimento) per quei soggetti che volontariamente o involontariamente si sono trovati esclusi dal mondo del lavoro, il DM del 10.Aprile.2018, nr.42 nei suoi punti e nei suoi Articoli ha chiarito ulteriormente – fra le altre cose – il concetto di “congruità” dell’offerta di lavoro. 

Quanto spetta ?

Per effettuare il calcolo del ‘quantum’ spettante al ‘nucleo familiare’ avente diritto, si tengono in considerazione due elementi (che sono validi sia per il Rdc che per il Pdc):

Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – saranno contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate ad ogni rinnovo mensile. In caso di mutuo in corso, oppure di un contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di euro 1.800,00 annui (euro 150,00 mensili) sia per Rdc che per Pdc. La somma dei vari elementi appena elencati non può però superare l’importo complessivo di euro 480,00 annui. Mentre non si potrà percepire un importo inferiore a euro 480,00 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo. L’informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RdC/PdC Esteso

Il computo complessivo del Rdc (applicabile anche al Pdc) si basa sul c.d.parametro della scala di equivalenza, che è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

Dal computo di cui sopra vengono esclusi i soggetti facenti parte del ‘nucleo familiare’ che: 

Come viene erogato il beneficio ?

Il beneficio economico viene erogato attraverso una Carta di pagamento Elettronica e deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva. Attenzione! Dall’utilizzo della Carta di pagamento Elettronica sono esclusi gli utilizzi per giochi che prevedano la vincita di danaro o altre utilità.