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Diritto alla Privacy

Cerchiamo di capire insieme come proteggere i nostri dati 

La ‘Privacy’ è uno di quegli argomenti sui quali si è scritto molto ma spesso si ha l’impressione che i cittadini ne sappiano poco o comunque le loro conoscenze siano disarticolate.

Prima di arrivare ad un trattamento sistematico del vasto problema della ‘Privacy’ è trascorso molto tempo ed in passato per far valere il nostro diritto si è dovuto spesso fare ricorso alle sentenze di tribunale se non addirittura alla Corte Costituzionale che nel lontano 1975 sentenziò a favore della “tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti […]”.

Successivamente sono state emanate Leggi (Codice della Privacy, D.L.196/2013 e le successive, numerose modifiche) e Regolamenti (GDPR – General Data ProtectionRegulation pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della UE il 4.Maggio.2016); normative corpose invocateda tutti per regolamentare un ambito della vita dei cittadini che da sempre hanno ‘diritto alla propria riservatezza’ e che ormai nei tempi che stiamo vivendo va garantita in modo chiaro e severo.

Cominciam​o infatti col dire che lo sviluppo di una economia digitale ha reso più stringente la necessità di difendersi dai pericoli che le nostre informazioni private (in concreto, la nostra vita privata) non solo possano essere divulgate senza il nostro consenso, ma anche utilizzate per scopi a noi sconosciti. La nostra vita è ormai codificata ed espressa in dati: il nostro status sociale, la nostra condizione generale e la puntuale situazioneeconomica e patrimoniale,il nostro orientamento politico, le nostre scelte in qualità di consumatori, e tant’altro, sono tutte informazioni ……… codificate.

I c.d. Dati Personali sono ed esprimono tutta la nostra vita e pertanto vanno protetti.  

Molti sono i ‘soggetti’ che dispongono dei nostri Dati Personali fin dalla loro prima formazione: il Comune, il Fisco, le Banche, le strutture Sanitarie, etc., e successivamente durante il corso della nostra vita: i Fornitori di beni e servizi, i Media, etc. I ‘soggetti’ sopra citati raccolgono, conservano ed organizzano i nostri Dati Personali in base alle loro finalità e a noi spetta il compito di conoscere bene quali sono i limiti entro i quali tali ‘soggetti’ possono muoversi. Impresa molto ardua! Comunque, la conoscenza delle Leggi sulla Privacy può venire in nostro soccorso perché l’accessibilità delle informazioni e la loro riservatezza sono un nostro patrimonio inviolabile e per tutelarlo dobbiamo aver chiaro l’enunciato: “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano”!

Diritto alla protezione

Talvolta il Diritto alla Privacy viene confuso con il Diritto alla protezione dei dati e questo dipende, come abbiamo detto all’inizio, dalla conoscenza confusa che abbiamo dell’argomento. Tuttavia, anche se ci si confonde sul significato del nostro Diritto, il nostro sentimento deve sempre essere quello di far sì che nessuno possa – a nostra insaputa – violare la nostra vita privata (tout court, violare la nostra Privacy).  

Vale la pena sottolineare il distinguo: Il Diritto alla riservatezza ci deve garantire da interferenze altrui nel nostro mondo privato. Questo diritto inviolabile merita un interesse ed attenzione sempre maggiore da parte del Legislatore perché – come anche detto in precedenza – a lui è demandato il compito di tradurre con leggi specifiche i concetti sanciti negli Artt.2 e 3 della Costituzione: al cittadino è dovuto “il rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” anche dinanzi alla Pubblica autorità (salvo casi previsti dalla Legge). 

Diritto alla riservatezza

Vale la pena sottolineare il distinguo: Il Diritto alla riservatezza ci deve garantire da interferenze altrui nel nostro mondo privato. Questo diritto inviolabile merita un interesse ed attenzione sempre maggiore da parte del Legislatore perché – come anche detto in precedenza – a lui è demandato il compito di tradurre con leggi specifiche i concetti sanciti negli Artt.2 e 3 della Costituzione: al cittadino è dovuto “il rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” anche dinanzi alla Pubblica autorità (salvo casi previsti dalla Legge). 

Diritto alla protezione dei dati

Il Diritto alla protezione dei dati ebbe il suo più importante riconoscimento nel 2009 con il Trattato di Lisbona che affermava l’obbligo “da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nonché da parte degli Stati membri, nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione” di far sì che “ogni persona abbia salvaguardato il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano” e che essi siano gestiti con “principi di lealtà per le finalità determinate ed in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla Legge”.

Per altro, è  previsto che ogni persona abbia diritto ad accedere ai dati che lo riguardano e ottenerne la rettifica qualora non veritieri. Il Diritto alla protezione dei Dati personali costituisce quindi la difesa contro l’invadenza ormai poco contenibile delle tecnologie informatiche.
Con le premesse – molto generali - fin qui fatte, possiamo affrontare i singoli punti trattati dal Regolamento (GDPR – General Data Protection Regulation).

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cosa dice l'Art.6

Il primo aspetto importante è sancito nell’Art.6 che pone le basi affinché il trattamento dei dati personali possa essere considerato “lecito”. In primis, deve essere certo che l’interessato abbia dato ilproprio consenso al trattamento dei suoi dati per una o più finalità ben specificate. La manifestazione di questa volontà deve essere chiara ed identificabile (ad esempio: sottoscrizione di un documento). Il titolare del trattamento dei dati deve dimostrare di aver ottenuto liberamente (senza condizioni) il consenso da parte del soggetto usando un linguaggio chiaro e che abbia un riferimento inequivocabile con la sola questione per la quale il consenso sia richiesto (è il caso dei contratti con contenuti diversi). Non è ammesso il consenso tacito che potrebbe configurarsi, ad esempio, in Modelli prestampati con caselle già spuntate.  Il consenso sarà necessario anche quando il soggetto è chiamato ad adempiere ad un obbligo legale o ad una obbligazione contrattuale. Altri casi specifici riguardano quando il soggetto compie azioni di ‘interesse pubblico’.

Ribadiamo il concetto espresso dall’Art.9 (GDBR)

Ribadiamo il concetto espresso dall’Art.9 (GDBR) del che dispone: é vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. Questo principio si fonda sul già segnalato punto della inviolabilità dei diritti individuali della persona.  

Ad eccezione di questo punto vi sono delle importanti situazioni per le quali il principio ribadito dall’Art. 9 sopra citato può essere ritenuto NON applicabile: 

1. Allorché il soggetto abbia espresso il proprio consenso esplicito per il raggiungimento di una sua specifica finalità.

2. Il soggetto voleva/doveva assolvere ad obblighi specifici quali ad esempio, l’accesso al lavoro (contratti di lavoro, etc.) e alla sicurezza sociale (prestazioni sanitarie, etc.).

3. Il soggetto si trovi nell’impossibilità fisica di manifestare il proprio consenso.

4. Nei casi in cui siano in gioco interessi superiori quali l’ordine pubblico o la salute collettiva (pur nel rispetto dei diritti fondamentali).

5. Altri casi più specifici (che non riteniamo utile riportare in dettaglio) di cui al citato Art.9.

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Al fine di rendere lecito il trattamento dei dati personali, il Titolare ovvero, colui che raccoglie i dati, deve dare una informativa circa la finalità che si vuole perseguire attraverso la raccolta dei dati. Detta informativa deve essere immediatamente antecedente alla raccolta dei dati qualora essi vengano raccolti di persona con l’interessato.
Qualora così non fosse, il Titolare deve fornire l’informativa entro un termine ragionevole dalla raccolta dei dati (il termine ‘ragionevole’ non può essere superiore ad un mese dalla raccolta stessa o dalla comunicazione dei dati). Nell’Art. 13 del Regolamento (GDBR) si dettaglia cosa deve contenere l’informativa. In sintesi, il Titolare deve specificare la propria identità, le finalità che si vogliono raggiungere attraverso la raccolta dei dati (come già detto), la presenza di un Responsabile (la sua identità) del trattamento dei dati ed infine quali sono i destinatari dei dati.

Poiché ormai molte delle attività svolte sia nel settore pubblico che privato si avvalgono dei sistemi informatici, l’informativa può essere data in forma elettronica oppure con il mezzo più tradizionale, cioè in forma scritta sul cartaceo (il Regolamento prevede anche “altri mezzi”).

Responsabile del trattamento dei dati 

E’ bene che il soggetto (il cittadino) sappia che esistono delle regole ben precise fissate negli Artt.23-25 del Regolamento (GDBR) circa le responsabilità del Titolare il quale potrà essere chiamato sempre a dimostrare di aver adottato concretamente tutte quelle misure che garantiscono la corretta gestione dei dati raccolti (il c.d. principio di responsabilizzazione o accountability). Si presume che il Titolare applichi – a monte - dei criteri essenziali che prevedono le garanzie di base per il trattamento dei dati. Ragionevolmente, quindi, il Titolare avrà valutato i rischi inerenti lo scorretto trattamento dei dati. Laddove esistesse anche la figura del Responsabile del trattamentodei dati ovvero colui al quale, in base all’Art. 37 del Regolamento (GDBR) il Titolare delega alcuni degli aspetti della gestione/protezione dei dati, avrebbe delle responsabilità specifiche. 

Questo aspetto è importantissimo perché il soggetto, al quale vengono richiesti i dati, comprenda la vulnerabilità di colui che gestirà i suoi dati personali. Infatti, perché la nostra Privacy sia garantita il Titolare non potrà agire basandosi sulla mera affermazione: “ho il consenso e tratto i dati”, egli ha delle responsabilità specifiche in quanto dovrà sempre “render conto del proprio operato” (ovvero come ha trattato i dati; quali misure a garanzia del cittadino). In concreto, il soggetto (il cittadino) essendo informato sulle responsabilità del Titolare sarà cosciente di poter avere un facile accesso alle informazioni riguardati i suoi dati e le finalità e modalità del loro trattamento.

Dati sensibili

Prima di chiudere questa velocissima trattazione, ritengo importante che ognuno di noi si interroghi seriamente su un  punto: “in quel misura siamo pronti a difendere la nostra Privacy dal momento che non esitiamo noi stessi a diffondere alcuni dei nostri dati sensibili nel momento in cui abbiamo aperto un profilo social? La riflessione non è banale perché il Legislatore si è sforzato (e lo sta facendo ancora) per garantire  l’inviolabilità dei nostri dati ed ha blindato (con le limitazioni di cui alle righe precedenti) la fruibilità dei dati quando essi, con il nostro consenso, sono raccolti e trattati da terzi, ma quando per nostra volontà, noi “utenti internet” rendiamo pubblica la nostra vita, quale difesa potremo mai avere per difenderci da un uso improprio di ciò che noi stessi abbiamo divulgato? Dobbiamo anche ammettere l’esistenza molto diffusa per la quale un soggetto schiavo della burocrazia (compilare moduli di ogni tipo), schiavo dei modelli consumistici (scaricare app), schiavo delle procedure informatiche diffuse ovunque (username, password, pin e tant’altro) per continuare a vivere nella civiltà d’oggi non possa far altro che autorizzare consapevolmente o inconsapevolmente chiunque ad usare i propri dati. In quel momento i nostri dati non sono più nostri! Pensiamoci perché la nostra Privacy va difesa.