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E’ vero che, detto così sembri un’ovvietà, ma poiché questa situazione di necessità è ormai comune a molti sia perché sogni e necessità sono sempre presenti nella nostra vita quotidiana, è bene che le nostre siano chiare non solo su ‘cosa’ vogliamo ottenere (ad esempio, l’acquisto di una casa) ma su ‘come’. Normalmente pensiamo di chiedere ad una Banca o Istituto Finanziario un Mutuo ovvero uno dei più classici modi per ottenere quello ‘strumento’ cui facevamo riferimento prima, il danaro, appunto. Dobbiamo però essere coscienti che il nostro approccio al problema deve essere, come si usa dire ricorrentemente oggi, consapevole. Dobbiamo cioè renderci conto che nel contratto che andremo a stipulare le due parti principali siamo noi e la Banca o l’Istituto Finanziario erogante ed in genere il primo soggetto, il richiedente, è il soggetto ‘più debole’ sia perché la necessità lo potrebbe rendere più vulnerabile, sia perché la conoscenza dei diversi aspetti civilistici e fiscali che regolano la contrattazione non sono pane quotidiano per noi mentre lo sono per l’altra parte.
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Tuttavia, almeno i punti più importanti è bene che ci siano noti e pertanto, in breve dobbiamo ricordare che:
L’Art. 1813 recita: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità”.
L’Art. 1814 recita: “Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario”
Poiché – in questo caso – le ‘cose’ sono una quantità di danaro, il mutuatario non dovrà far altro che restituire altrettanto denaro (…cose della stessa specie e quantità). Fino a questa fase della trattativa le cose sembrano abbastanza chiare e semplici ma la parte forse più salente del Contratto riguarda l'aspetto ulteriormente oneroso di cui si fa carico il mutuatario: gli interessi
L’Art. 1813 recita: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284”.
Non è il caso di perderci nel trattare il pur stringato testo dell’Articolo citato perché la negoziazione con il Mutuante (Banca o Istituto Finanziario) non terrà conto del saggio degli interessi legali (5% in ragione d’anno), è improponibile pensare ad una cosa del genere. Quel che più conta è che gli interessi concordati qualora fossero superiori alla misura legale del momento dovranno essere determinati per iscritto ed è infatti ciò che avviene attraverso una delle clausole contenute nel Contratto di Mutuo.(se così non fosse, gli interessi sarebbero dovuti nella misura legale). Attenzione, comunque, perché quanto previsto dalla norma NON si applica agli interessi moratori per ritardo o mancato pagamento del capitale dovuto. Inoltre è doveroso anche ricordare che qualora gli interessi richiesti fossero ritenuti “interessi usurari” (sarebbe bene approfondire questa conoscenza), la clausola contrattuale relativa – appunto – agli interessi stabiliti sarebbe da intendersi nulla ma il Contratto di Mutuo rimarrebbe pur sempre valido ed efficace!
Ora, come si diceva, è il mercato che conforma il tasso di interesse richiesto dal Mutuante e la nostra capacità negoziale (che il più delle volte si esprime solo attraverso una scelta condizionata dalla concorrenza fra le varie Banche o Istituti Finanziari) si deve anche concentrare sulla corretta lettura dell’articolo del Contratto di Mutuo riguardante il tasso applicato con le sue diverse articolazioni. Non è il caso di fare esempi in quanto “il tasso di riferimento utile per determinare il tasso di attualizzazione e rivalutazione se pur pubblicato su internet è poi soggetto ad una maggiorazione che determinerà il tasso effettivo previsto dal Contratto”. Tutto ciò come dire: attenzione alla dizione precisa riportata nei Contratti e – se possibile - confrontatevi con un esperto!
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L’Art. 1816 recita: “Il termine per la restituzione si presume stipulata a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario”. Poco da dire nel nostra caso. La durata del Contratto di Mutuo (ad esempio: 20 anni) viene appunto proposta ed accettata dalle parti in quanto ritenuta equa per i due soggetti interessati.
L’Art. 1817 recita: “Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal Giudice, avuto riguardo alle circostanze. Nessun commento per il nostro caso
L’Art. 1818 recita: “Se sono state mutuate cose diverse dal danaro e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”. Nessun commento diretto ma dobbiamo tenere bene in conto il dettato di questo articolo quando, invece, ci dovessimo trovare dinanzi ad un mutuo che abbia per oggetto il danaro, come è nel nostro caso.
L’Art. 1819 recita: “Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero”.
Questo è l’aspetto più ‘doloroso’ perché la norma è molto rigida e severa ed il Mutuante – ovviamente – rende la sua posizione sempre più forte con una trattazione spesso molto pignola dei casi in base ai quali può chiedere la risoluzione del contratto (inadempimento del mutuatario all’obbligo di pagare gli interessi, come previsto dall’Art. 1820) e peggio ancora il recesso per inadempimento (inadempimento del mutuatario all’obbligo di pagare una sola rata). L’impossibilità da parte del Mutuatario di far fronte ai suoi impegni (pagamento di una sola rata o più rate) può essere regolata dal Mutuante in base alle proprie politiche-del-credito(*) concedendo periodi di ‘tolleranza’ nel qual caso è prevista l’applicazione di interessi di mora il cui tasso è senz’altro maggiore e fortemente penalizzante per il mutuatario. (*) Su questo punto già ho detto qualcosa altrove parlando degli NPL. Se le ‘politiche-del-credito fossero sempre uniformi e prive di malsane influenze esterne che indeboliscono le difese del Mutuante, si sarebbe potuto evitare di leggere nei Bilancio delle Banche o Istituti di credito una buona parte di quei crediti-spazzatura che creano tanta pesantezza economica addirittura a livello nazionale.
Dinanzi ad una sciagurata eventualità del genere, assume importanza quanto sicuramente previsto ed espresso nel Contratto di Mutuo ovvero la richiesta di Garanzie da parte del Mutuante, esse saranno poste a salvaguardia del suo credito. Ma a prescindere da quanto previsto nel contratto (caso assai improbabile perché i contratti ormai sono ‘standardizzati’), poiché la Banca o Istituto Finanziario ha erogato del danaro (oggetto del Contratto di Mutuo) viene comunque applicato quanto previsto dall’Art. 2740 Cod. Civ., ovvero: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. Nella negoziazione fra le parti esse possono concordare un ordine di priorità nell’aggressione (nei casi di recesso o rescissione) ai beni posti a garanzia patrimoniale. E’ evidente che la Banca o l’Istituto Finanziario sarà molto accorta nell’accettare le priorità indicate al fine di non rendere difficile la soddisfazione del proprio credito. Sarebbe lungo attardarsi nell’analizzare le varie situazioni che si possono creare relativamente alla perdurante disponibilità del bene posto in garanzia, come ad esempio, se fosse messa in garanzia una casa ed essa fosse distrutta per incendio o altro evento. Ma esistono molte altre casistiche. Infine, fra “i casi stabiliti dalla legge” (vedi sopra) può verificarsi che al debitore originario si sostituisca un terzo estraneo al rapporto principale (erogazione del mutuo) egli si assume l’obbligazione di soddisfare il creditore prestando, ad esempio, una fidejussione.
Infine, vale la pena ricordare anche l’aspetto fiscaledella concessione di mutuo. L’Art. 10, comma 1, nr.1 del DPR 633/72 prevede che – a prescindere dal soggetto che effettua l’operazione - essa rientra nel campo di esenzione da IVA in quanto: “Le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento”. Tuttavia, in base al disposto dell’Art. 40 del DPR nr. 131/86 è dovuta l’imposta di registro(principio di alternatività fra IVA e Registro). Detta imposta è però dovuta solo nel caso in cui l’Atto di mutuo venga registrato. La registrazione dell’Atto è richiesta:
E’ il caso si chiarisca che quanto precede detto in estrema sintesi, interessa i c.d. mutui ordinari. Alle numerose altre tipologie di mutui (ad esempio: i mutui gratuiti, oppure i mutui di scopo) si applicano altre norme pur rimanendo valide (laddove applicabili) le norme di riferimento (Cod. Civ.).
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