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Probabilmente qualcosa ci è sfuggito di mano, troppi imprevisti o forse eravamo convinti che ci fosse ancora qualche possibilità di risparmio nella gestione della nostra vita quotidiana. Cechiamo di capire cosa sta succedendo e come risolvere il problema prima che sia troppo tardi
Talvolta accade che per realizzare i nostri progetti o anche per necessità, abbiamo avuto bisogno di danaro destinato ad integrare le nostre disponibilità correnti (salario, stipendio, pensione o rendite varie). Questo fabbisogno lo abbiamo – talvolta a fatica a causa della burocrazia – soddisfatto negoziando ed ottenendo un finanziamento, un mutuo o più ‘semplicemente’ un prestito. Le vicende della vita, però, talvolta rendono intricate le situazioni nelle quali ci troviamo. Il nostro desiderio – o la necessità - di realizzare più progetti moltiplicano i nostri impegni finanziari e le nostre responsabilità.
Per esempio, abbiamo contratto un mutuo per l’acquisto della casa ma successivamente (anni dopo) abbiamo avuto bisogno di un prestito per acquistare la macchina al figlio ormai maggiorenne ed ancora siamo dovuti ricorrere ad un finanziamento per portare a termine un' iniziativa che appariva interessante. E’ ovvio pensare che – come detto a solo titolo di esempio – che il soggetto (vuoi persona fisica o persona giuridica) abbia potuto soddisfare tutti i requisiti che hanno reso praticabile percorrere questa tortuosa via di indebitamento.
Nei diversi momenti la capacità reddituale della persona aveva reso sostenibile sia la concessione del mutuo (che sta già da anni pagando regolarmente), che l’erogazione del prestito e/o del finanziamento. Ma le cose, lo sappiamo, possono cambiare e ci si può trovare più o meno improvvisamente nella situazione di ‘imbuto’ nel quale periodicamente confluiscono le numerose rate per ripagare i nostri debiti.
In una situazione di difficoltà, l’Art. 1193 del cod.civ. si dice: “Chi ha più debiti della medesima specie (1) verso la stessa persona (2) può dichiarare quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”. (1) Nella generalità dei casi si tratta di danaro. (2) La figura del creditore è spesso di quella diffusa unica.
Quanto riportato non ci è di molto aiuto pratico nel nostro caso ma è solo citato per completezza di informazione. Mentre è importante il dettato del D.L. nr.212/2011. Del suo contenuto daremo solo alcuni dettagli importanti ma prima vorremmo aver chiarito quale è l’oggetto di questa trattazione. Il soggetto cui abbiamo fatto riferimento prima, a solo titolo di esempio, si può trovare in difficoltà perché la concentrazione delle scadenze ha creato uno stato di persistente incapacità a far fronte agli impegni (illiquidità). Non sono i debiti nel loro insieme che possono essere ‘il problema’, ma la loro frequenza temporale (ogni mese, ad esempio).
La possibile soluzione può quindi essere il consolidamento del debito ovvero il tentativo di ottenere un unico prestito che raggruppi ogni altra forma di debito (mutuo, finanziamento e/o prestito). Innanzitutto bisogna dire che questa non è un’operazione semplice perché, ad esempio, uno dei debiti che si vorrebbe consolidare ha in sé una clausola che non consente l’estinzione anticipata (se non a fronte di una ‘penale’ o ‘commissione di estinzione’ cosa che potrebbe addirittura rendere antieconomica l’operazione). Se così fosse, basterebbe circoscrivere l’ambito del nostro interesse. Il vantaggio di avere un unico debito è strettamente legato alla indispensabile necessità che le rate a scadere si spalmino in un arco temporale più lungo, cosa questa che renderebbe sostenibile l’impegno economico, ad esempio: mensile.
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Un aspetto importante è quello soggettivo del richiedente il quale dovrà dimostrare:
1. di nonessere assoggettabile al fallimento o alle altre procedure concorsuali; 2. di nonaver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi nei tre anni precedenti.
Al quale si aggiunge quello oggettivo:
1. Il richiedente deve presentare una specie di ‘estratto conto’ dal quale risulti – in dettaglio - la sua situazione debitoria complessiva ovvero i conteggi (aspetto finanziario) e gli obblighi (aspetto giuridico) ancora sussistenti anche quando tutte le parti (banche, Istituti finanziari e terzi in genere) coinvolti nell’operazione avranno dato il loro benestare affinché il progetto-di-consolidamento possa andare avanti.
Attenzione! Un aspetto ghiotto di questa operazione è che – quando resa possibile – in circostanze soggettive ed oggettive favorevoli, l’operazione della quale parliamo può anche produrre una liquidità aggiuntiva a quella corrente; ovvero la somma concordata (e garantita) potrebbe essere superiore al totale dei debiti in via di estinzione.
Tuttavia, valutando le difficoltà è innegabile l’utilità ed in molti casi l’ineludibile necessità di poter accedere ad un contratto di prestito per consolidamento;pertanto è il momentodi prender conoscenza del D.L. 212/2011 (3) che nella sua premessa dice che è riconosciuto ormai lo stato di necessità diffusa a causa degli effetti della Pandemia e che pertanto “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento(4) il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi ………………..” .
(3) Il D.L. è stato convertito con Legge 17.Febbraio.2012 nr, 10 che ha introdotto variazioni al testo originario. (4) il concetto di sovraindebitamento è stato chiarito nelle righe precedenti.
Pertanto, ripetiamo in termini giuridici ciò che discorsivamente abbiamo detto:
perché il nostro tentativo abbia successo occorre dimostrare, in base all’Art. 2 del citato D.L.:
Infine, per chiarire anche un ulteriore aspetto pratico dobbiamo far ancora ricorso al dettato dell’Art. 11 del citato D.L. 212/2011:
“I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’Art.238 del Regio Decreto 16.Marzo.1942 nr.267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal tribunale o dal giudice da lui delegato…………………………………………….”
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